La riscoperta della retorica quale "modo per organizzare il linguaggio ordinario attraverso un metodo al fine di garantire determinate conclusioni" (CAVALLA F., Retorica giudiziale, logica e verità, in ID., a cura di, Retorica Processo e Verità, 2005, p. 6), costituisce sicuramente la principale novità negli studi di metodologia giuridica degli ultimi anni.
Si tratta di un'autentica rivincita del discorso non formalizzato nell'ambito del ragionamento giudiziale, nel quale il ricorso ad un'analisi logico-simbolica di tipo formalistico (necessaria alla costruzione del sillogismo) può offrire soltanto un rigore di tipo astratto, sradicato dall'esperienza e destinato a costituire un allontanamento inesorabile dal caso in questione. Come molti hanno ormai compreso, sia in dottrina che nella prassi forense, il ricorso a modellizzazioni astratte, valide in maniera trans-contestuale, pone inevitabilmente il problema della mediazione: cioè della traduzione del modello in funzione applicativa. Occorre, dunque, trovare un'alternativa all'ordine simbolico artificiale. La domanda perciò diviene: quale altro linguaggio potrà operare questa traduzione, se non quello ordinario? Di nuovo, il problema retorico mostra la sua ineludibilità, invitando alla ricerca delle condizioni per le quali un discorso retorico sia anche un discorso vero, una forma logica del ragionamento dotata, però, di concrete capacità probatorie.
Tutto ciò comporta la necessità di investigare le multiformi capacità di significazione e di comunicazione di cui il linguaggio ordinario dispone. Sapendo che, in esso, l'individuazione di contenuti concettuali non avviene sempre in maniera diretta (ostensivamente o attraverso processi definitori previ e pacificamente condivisi, ammesso naturalmente che queste situazioni possano dirsi "direttamente determinanti"), ma spesso in maniera indiretta, attraverso processi mediatori tra universi semantici, attraverso "transazioni tra contesti" (RICHARDS I. A., La filosofia della retorica, 1967, p. 90). Questi sono i casi del linguaggio c.d. "figurato" e, in particolare, di quello metaforico.
Il tema è antico e venerando: per Aristotele la metafora ha una natura multiforme e ricopre un ruolo fondamentale, tanto all'interno della struttura probatoria del discorso retorico, quanto nel progetto mimetico della poetica. A partire dagli anni Trenta del XX secolo, la letteratura sulla metafora è divenuta alluvionale ed ha interessato moltissime discipline, convogliando gli interessi di filosofi, linguisti, epistemologi, studiosi di semiotica, ecc. Curiosamente, però, tra i giuristi non sembra essersi sviluppato un dibattito di estensione paragonabile a quello che si è verificato tra i cultori delle altre discipline. Sembra che, nel mondo del diritto, succeda ciò che Umberto Eco scrive a proposito della retorica medioevale: a quel tempo, infatti, si era manifestata un'abilità insuperata nella produzione di sofisticate metafore, ma mancava una teoria del tropo degna di questo nome, probabilmente a causa delle troppo rigide categorie di riferimento (cfr. ECO U., La metafora nel Medioevo latino, in LORUSSO A.M. (a cura di), Metafora e conoscenza, 2005, pp. 149-203).
Nel saggio che qui presentiamo, Claudio Sarra ripercorre alcuni momenti del processo di rivalutazione del linguaggio metaforico, tentando una ricostruzione delle ragioni speculative per le quali è possibile affermare che I. A. Richards ricopre ancora un ruolo di primo piano nella letteratura del Novecento sulla metafora. Secondo Sarra, la scarsa considerazione della metafora da parte dei giuristi è dovuta soprattutto ad un'accettazione poco critica di teorie correnti (tipicamente, quella c.d. "sostitutiva"), che finisce per determinare l'occultamento delle giustificazioni di una certa "mappatura" concettuale.
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